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 Infortuni sul lavoro

Si definisce infortunio sul lavoro un evento traumatico verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa, da cui derivino morte o inabilità, permanente o temporanea (maggiore di tre giorni). All'interno di un turno di lavoro, la causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il danno. Sono da considerarsi "infortuni sul lavoro" anche gli eventi verificatisi "in itinere", ossia durante il percorso abitazione-luogo di lavoro. Si differenzia dalla malattia lavoro-correlata, termine che identifica una patologia provocata da un'agente presente nell'ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.

Denuncia di Infortunio

Nell’eventualità di un Infortunio, il lavoratore infortunato deve essere accompagnato al Pronto Soccorso dove, a seguito della visita, gli viene rilasciato il primo certificato medico. Successivamente, il lavoratore deve inviare tale certificato al datore di lavoro il quale, se la prognosi supera i tre giorni di astensione lavorativa, è tenuto a presentare entro due giorni la denuncia di infortunio alla sede INAIL (con allegato il certificato medico) che ha competenza nel territorio. In caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere inoltrata all'INAIL entro 24 ore.
In caso di infortunio lieve o di franchigia (prognosi inferiore ai tre giorni) il lavoratore deve, comunque, informare il datore di lavoro dell’avvenuto infortunio, anche se quest’ultimo non è tenuto a inviare la denuncia all’INAIL.
Nell'ambito dell'infortunio sul lavoro, con prognosi maggiore di tre giorni c'è l'obbligo di denuncia da parte del medico all'ASL, secondo il D.P.R. 1124/65 , in cui è necessario che il medico certifichi la lesione, specificandone i tempi e le caratteristiche, accertando l'eventuale presenza di lesioni pregresse.
Per prognosi maggiore di 40 giorni c'è l'obbligo di referto. Tale obbligo prevede l'invio del referto da parte del medico all'autorità giudiziaria, in base agli artt. 365 e 583 del codice penale italiano e l'art. 334 del Codice di Procedura Penale. La denuncia all' ASL di malattia professionale libera dall'obbligo di referto. In ogni caso, una copia del certificato medico per la malattia professionale, con gli esiti degli accertamenti medici specialistici eseguiti, dev'essere consegnata al lavoratore.

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